venerdì 19 novembre 2010, 17.15.00 | danielechiezzi AGGIORNAMENTO DI GIOVEDI' 18 NOVEMBRE ORE 8,15
In attesa del voto finale di martedì 23 p.v. riporto il testo approvato dell'articolo 8, per me norma cardine di tutto il nuovo impianto normativo e dal quale (in questa o nella prossima legislatura) non si potrà prescindere:
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.
4. Il titolo di specialista è attribuito, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5, esclusivamente dal CNF.
5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.
10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.
AGGIORNAMENTO DI MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE ORE 18.10
Calendarizzati in Aula dichiarazioni di voto e voto finale martedì 23 p.v. alle ore 16,30
AGGIORNAMENTO DI MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE ORE 12,20
Appena terminate le votazioni su tutto l'articolato del ddl di riforma dell'ordinamento forense, rinviate a seduta successiva le finali dichiarazioni di voto sull'intero ddl (come ora risultante) ed il conseguente voto finale; tra pochi minuti la riunione dei capigruppo per la ridefinizione del calendario lavori.
AGGIORNAMENTO DI MARTEDI' 16 NOVEMBRE ORE 20,15
Siamo a circa 100 emendamenti dal primo traguardo: approvato (con modifiche) l'art. 39 (Tirocinio), vale a dire l'articolo con il record di emendamenti proposti rispetto a tutto l'articolato; eliminata la prova preselettiva prima dell'esame (in precedenza era stata eliminata la preselezione per l'accesso alla pratica) mediante eliminazione dell'art. 45. Domani si riparte dall'art. 46 (e manca l'art. 32, accantonato)...in teoria (con due sessioni) domani si dovrebbe chiudere al Senato (ed ogni valutazione di merito sul ddl potrà esser fatta quando sarà leggibile il testo integrale ufficialmente trasmesso alla Camera).
AGGIORNAMENTO DI SABATO 13 NOVEMBRE 2010 ORE 9,45
Il tema di discussione ovviamente rimane questo: io resto convinto che la storia di qualsiasi riforma debba necessariamente passare per più fasi perchè - in Italia più che altrove (basti pensare come in paesi tipo il Regno Unito ad ogni cambiamento di linea di governo ci sono veri e propri stravolgimenti e si va avanti senza guardare troppo in faccia a coloro che ne subiscano conseguenze negative) - è impensabile riuscire ad ottenere in un sol passaggio la riforma ottimale (e poi per chi? qui siamo oltre 60 milioni ed abbiamo idee diverse su tutto, meno male che il prossimo anno si festeggia il 150° dell'unità d'Italia!).
Martedì pomeriggio sessione dell'Aula del Senato integralmente dedicata al ddl di riforma dell'Ordinamento Forense: salve le reiterate assenze del numero legale (è assurdo il meccanismo - serve sempre una maggioranza assoluta in termini di presenza in Aula - che di fatto impedisce di legiferare a pieno regime nei lavori parlamentari!) dovrebbero arrivare in fondo...e se non è martedì sera deve per forza esserlo entro il giorno successivo. Poi si vedrà...Ed in teoria si apre uno scenario interessante anche dal punto di vista costituzionale: si ipotizza lo scioglimento della sola Camera (se il Senato vota la fiducia al Governo, che non ha più i numeri alla Camera; perchè sciogliere entrambe rischia di lasciare il Paese nel caos assoluto, visto che con questa legge elettorale sembra che ad elezioni totali si avrebbero comunque due magioranze diverse nei due rami del Parlamento). Dunque l'approvazione di un ddl da parte del ramo del Parlamento che non viene sciolto rimarrebbe valida e rimarrebbe in attesa di essere esaminata dalla nuova Camera...Vedremo. Resta il fatto che il peggior male di questo Paese sia l'immobilismo!
AGGIORNAMENTO DI GIOVEDI' 11 NOVEMBRE 2010 ORE 20,30
Il ddl sulla riforma dell'Ordinamento Forense non si è ancora concluso, complici diverse verifiche del numero legale (ore di lavoro letteralmente buttate!) e alcuni interventi di rappresentanti del Governo (SPESSO A RICHIESTA DELLE OPPOSIZIONI) su temi di attualità; insomma la settimana del Senato (ma perchè mai loro iniziano i lavori il martedì pomeriggio e li terminano il giovadì pomeriggio, lavorando soltanto due giorni e mezzo, vale a dire la metà di un normale lavoratore?) si è conclusa (per quanto ci riguarda) arrivando a circa metà delgi emendamenti sull'articolo 39 (sul tirocinio) e c'è l'accantonamento su un emendamento all'art. 32; insomma siamo a 37 articoli approvati (con diverse modifiche rispetto al testo base uscito dalla Commissione Giustizia) su 66 (ma gli scogli maggiori rimangono il 39, in corso di esame ed il 46)...martedì 16 p.v. i lavori del Senato, alle ore 16,30, ripartiranno (per l'ennesima volta! con questo ddl in Aula (e speriamo che in questi giorni non ci siano alluvioni, terremoti, o scoop varii...)
Non so, in concreto, quanto possa servire in tempi brevi, dato che l'attuale quadro politico volge a...nuove elezioni e - conseguentemente - a vanificare l'attività delle singole Camere.
Sta di fatto che (in teoria) questa settimana si dovrebbe chiudere, con il voto definitivo di tutto l'articolato, il ddl sulla riforma dell'Ordinamento Forense in esame all'Aula del Senato (certo, però, la scorsa settimana è mancato il numero legale una decina di volte, facendo gettare in fumo ore di lavoro dell'Aula).
Giovedì è iniziato l'esame dell'art. 25, gli articoli in totale sono 66, quelli sui quali maggiormente insisteva il dibattito dell'opposizione sono passati e di articoli con fiumi di emendamenti, se non ricordo male, ne restano due: il 39 ed il 46, vale a dire TIROCINIO ed ESAME.
Vorrei veramente vedere approvato dal Senato questo DDL, pur nella piena consapevolezza che ben difficilmente tale vascello sarà in grado di superare le secche della Camera, arenandosi definitivamente con ... lo scioglimento anticipato del Parlamento!
Però, se non altro, ci sarà un testo base approvato da un ramo del Parlamento, da riproporre subito alla riapertura delle nuove Camere e, soprattutto da mettere "in pasto" al Congresso Nazionale Forense che si svolgerà a fine mese a Genova.
Intanto almeno una cosa la politica l'ha capito: era vera e propria follia prevedere la possibilità di svolgere un lavoro privato part-time e contemporaneamente la libera professione forense. Dunque è stato riemendato il relativo emendamento.
Come giustamente molti hanno fatto osservare sarebbe saltata la Cassa Forense (ed i giovani è bene che inizino a studiarsi la questione, perchè è la loro unica garanzia futura di pensione!), ma sarebbe andata in tilt tutta l'amministrazione della giustizia, perchè non oso pensare con quale libertà ed indipendenza avrebbero potuto esercitare la professione miriadi di dipendenti privati, nei settori più svariati (sia pure, ovviamente, con il titolo di avvocato), dovendo conciliare, anche sotto un profilo dei diversi vincoli orari, lavoro "a comando" e lavoro libero professionale.