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Avvocato, ora anche consigliere comunale di opposizione a Montepulciano, con la lista civica "Daniele Chiezzi per Montepulciano". Che ancora, nonostante tutto, ci crede. E lo esprime come può, con i propri limitatissimi mezzi, cercando di dare voce anche agli altri, ad iniziare da questo blog. Il motto: non esiste attività umana in grado di affermare giustizia assoluta...ma almeno cerchiamo di migliorarla il più possibile!

giovedì 8 dicembre 2011

venerdì 17 luglio 2009, 21.40.08 | danielechiezzi
RICORDO : al seguente indirizzo (pagina del Senato) il resoconto della riunione Commissione Giustizia del 14.07.09 (CLICCANDO SU "ALLEGATO" IN ALTO A SINISTRA E' LEGGIBILE IL TESTO BASE ADOTTATO):
....ecco il seguito....
Continuo il mio primo commento sul testo base uscito dal Comitato Ristretto, non prima, però, di aver precisato che è confermata la convocazione della Commissione per licenziare il testo martedì 21 alle ore 14; è stato, però, differito a lunedì 20 (ad ore 15) il termine per la presentazione di emendamenti (e magari se qualcuno fosse in grado di riferire le mie osservazioni...).
Mi ero, poi, dimenticato di riferire quanto segue:
SPORTELLO PER IL CITTADINO (ex art. 28): eliminato l'intero articolo. Decisione assolutamente condivisibile perchè avrebbe sovraccaricato gli Ordini senza alcuna reale utilità per gli utenti di giustizia.
Da ora innanzi (in virtù della predetta eliminazione), qualsiasi mio riferimento ad un articolo del testo base è da mettere in relazione con l'analogo articolo del testo del CNF aumentato di uno ( adesso dal 28 compreso, infatti, "scalano" tutti di uno).
ACCESSO ALLA PROFESSIONE...in primo luogo c'è un errore nel Testo del Comitato Ristretto perchè è saltata l'intitolazione: TITOLO IV - ACCESSO ALLA PROFESSIONE - CAPO I  DISPOSIZIONI GENERALI    (c'è scritto: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI e basta)....poi c'è scritto TITOLO II  in luogo di CAPO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE
MODALITA' DEL TIROCINIO (art. 40 ex 41): invariato l'accesso alla pratica e dunque rimane la previsione del testo di ingresso. Continuo ad essere molto critico su tale previsione: uno si è appena laureato in giurisprudenza e deve fare dei test di diritto teorico? proprio non ha senso...E' invece condivisibile l'eliminazione dell'obbligo di remunerazione per il secondo anno di pratica...avrebbe impedito, di fatto, ai più, l'accesso alla pratica, per l'indisponibilità dei singoli avvocati di accettare "oneri reali". Continuo a dire inoltre che l'attività di sostituzione del dominus sotto la responsabilità dello stesso non ha motivo di essere più limitata in ambito penale piuttosto che in ambito civile e peraltro non ha senso che non sia prevista in ambito amministrativo e tributario: se ritengo di poter delegare un'attività al mio praticante, rispondendone, perchè per una causa civile che vale milioni di euro lo posso fare, ma non per un processo banale per maltrattamenti in famiglia, oppure per un ricorso tributario di pochi spiccioli o per un modestissimo diniego di concessione davanti al TAR? quale è la logica del discrimen?
CORSI DI FORMAZIONE (art. 41): restano obbligatori, ma si riduce l'entità delle ore minime da 250 a 160. E' condivisibile il senso della riduzione perchè considerando lezioni mediamente di tre ore significava impegnare 42 pomeriggi annui, dunque una lezione per tutte le settimane dell'anno compresi luglio e settembre, togliendo agosto, 3-4 settimane tra dicembre e gennaio e 1-2 settimane nel periodo pasquale. in una parola: insostenibile! Anche perchè quel che più conta è la pratica effettiva...
ACCESSO ALL'ESAME (art. 43): tolto il limite di età (vedere in precedenza il commento sull'eliminazione del limite di età-anzianità per l'iscrizione all'Albo).
PRESELEZIONE INFORMATICA (art. 44): invariata. E' corretto a questo punto del percorso introdurre una preselezione "obiettiva"....mi lasciano perplessi alcuni aspetti quali: svolgimento (sembrerebbe) subito prima dell'esame scritto (secondo me dovrebbe essere svincolata dalla singola sessione di esami, essendo prerequisito di ammissione dovrebbe essere possibile svolgerla almeno 2 volte l'anno ed in un qualsiasi momento del biennio di pratica); necessità di ripetere la preselezione ogni volta che si ripete l'esame (mi sembrerebbe più corretto che il superamento della preselezione abbia validità per tre tentativi di esame); necessità di inserire tutte le materie contemporaneamente (sarebbe più corretto limitare a due blocchi su tre - civile, penale, amministrativo - a scelta del candidato, la prova e la relativa valutazione.
ESAME (art. 45): inserito il comma due che precisa che il candidato sceglie al momento della domanda di esame l'unica materia nella quale sosterrà lo scritto. Previsione sacrosanta (peccato non sia congruamente allineata alla fase che precede - preselezione - ed a quella che segue - orali, perchè si onerano i candidati di un "sapere inutile e fuorviante" riguardo alle effettive attitudini professionali dei medesimi.
DISCIPLINA TRANSITORIA (artt. 47 e 48): modificata sostanzialmente: PRATICA per 4 anni esonero dai corsi di formazione, ma è previsto sin da subito il test di ingresso per accedere alla pratica; ESAME per due anni regole previgenti; per i successivi tre anni  idem ma è necessaria la sufficienza in ciascuna prova sia scritta sia orale. Nessuna previsione specifica, ma evidentemente chi avrà appena iniziato la pratica al momento dell'entrata in vigore della normativa avrà evitato il test di accesso. Nulla si dice sulla preselezione informatica, ma se dovrebbe ricavare l'introduzione dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della riforma.
In sintesi sull'esame: si perde l'occasione di introdurre un principio specializzante fin dall'accesso.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE è sostanzialmente invariato l'impianto del CNF, con alcuni aggiustamenti
AZIONE DISCIPLINARE (art 51): introdotta la "non configurabilità" dell'illecito per "scarsa rilevanza del fatto"...francamente mi sembra un'uscita di sicurezza inopportuna...è dizione diversa (ed evidentemente più ampia) della "irrilevanza" del processo minorile e della "particolare tenuità" prevista dalla normativa sulla competenza penale del Giudice di Pace...
DIBATTIMENTO DISCIPLINARE (art. 54): ... comma 4, secondo periodo:... "il ....Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'art. 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato". Francamente che un giudice possa disporre il rinvio a giudizio dinanzi a sè (o, a contrario il non rinvio a giudizio)  sembra una cosa tecnicamente errata (classica ipotesi di pregiudizio!)...e poi...dopo la fase pre istruttoria...quando mai inizia questo procedimento disciplinare?
DECISIONE (art. 55): sono state semplificate le definizioni delle sanzioni eliminado qualsiasi meccanismo di collegamento insuperabile tra violazione e sanzione...comprensibile il fatto di evitare eccessivi automatismi, però per alcune violazioni deontologiche individuare sanzioni "non inferiori a" non sarebbe stato male...
In sintesi sul procedimento disciplinare: continuo a sostenere la necessità di una maggiore linearità e distinzione di ruoli tra Collegi giudicanti ed Ordini circondariali.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE... l'impianto del CNF non varia...la logica vorrebbe che...legge nuova organi nuovi...dunque elezioni del consigli locali subito e subito dopo quella del CNF...termine secco (un anno) per i regolamenti del CNF (dal suo insediamento dopo le elezioni) e prorogatio di tutte le disposizioni non riguardanti consigli locali e CNF fino a tale momento...
BUONE RIFLESSIONI A TUTTI (e comunque meglio doversi preoccupare poi di fare degli aggiustamenti, piuttosto che, all'infinito, non far partire alcuna riforma)

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