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Avvocato, ora anche consigliere comunale di opposizione a Montepulciano, con la lista civica "Daniele Chiezzi per Montepulciano". Che ancora, nonostante tutto, ci crede. E lo esprime come può, con i propri limitatissimi mezzi, cercando di dare voce anche agli altri, ad iniziare da questo blog. Il motto: non esiste attività umana in grado di affermare giustizia assoluta...ma almeno cerchiamo di migliorarla il più possibile!

giovedì 8 dicembre 2011

giovedì 16 luglio 2009, 17.29.00 | danielechiezzi
Con repentina accelerata la Commissione Giustizia del Senato ha recepito il testo base elaborato dal Comitato ristretto (l'impianto è quello del CNF e dunque, sostanzialmente, del ddl Mugnai) pervenuto con consenso unanime, termine sino ad oggi (ore 18) per gli emendamenti, annunciati in via di presentazione dal Sen. Casson "per una migliore formulazione tecnica dell'elaborato" e dunque non di tipo sostanziale.
La Commissione Giustizia intende licenziare il provvedimento, rimettendolo all'Aula, martedì 21 p.v. (dunque addirittura rispettando la "promessa" di alcuni mesi fa).
Ho letto e comparato il testo base di oggi con quello licenziato a suo tempo dal CNF e mi spingo in alcune valutazioni.
1) PERCORSI SPECIALIZZANTI (art. 8): corretto l'innalzamento da due a quattro il requisito di anzianità di iscrizione per potervi accedere; c'è poi la disposizione transitoria che consente (secondo un regolamento del CNF da definire) a chi è iscritto da almeno dieci anni di ottenere il titolo di specialista (forse ne potevano bastare 8).
2) FORMAZIONE CONTINUA (art. 10): esentati i cassazionisti e gli specializzati nonchè coloro che hanno 30 anni di anzianità professionale (oltre ai sospesi dalla professione per alti mandati ed a coloro che hanno importanti ruoli politici). Francamente mi sembra che in questo modo la formazione continua vada a cadere soltanto sui giovani, il che non pare essere in linea con lo spirito originario della sentita necessità (e non è raro che il problema "aggiornamento" riguardi in concreto proprio avvocati non freschi di studio...)
3) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 11): tolta la fase transitoria e mantenuta l'obbligatorietà per tutti. Mi sembra assolutamente di buon senso perchè non si può pensare di non dover garantire i clienti da eventuali errori professionali.
4) TARIFFE (art. 12): se ne parla motlo sui giornali dicendo che è salvaguardato il principio di libertà introdotto dalla "Bersani", a leggere il testo mi pare ci sia un problema: comma 5 "GLI ONORARI MINIMI SONO INDEROGABILI E VINCOLANTI". Comma 6: "...deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) IN DEROGA AI MINIMI ED AI MASSIMI DI TARIFFA"....per adesso no comment!
5) SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI (art. 13): mantenuto l'impianto del CNF. Io continuo ad evidenziare un problema serio dal punto di vista pratico, contenuto nel comma 5: "L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza"....faccio un esempio: ho molte cause a Napoli e decido di dare nomina a mio sostituto processuale permanente all'Avv. CAIO, depositando detto atto presso l'ordine di Montepulciano (il mio)...parti avversarie e Giudice devono venire in Toscana per verificare se ho dato mandato per Napoli? La logica vorrebbe che vi fosse un registro di Cancelleria ove risultino annotate le nomine in favore dei sostituti locali per le attività da svolgere ivi, non il contrario!
6) ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE (art. 15): tolti i limiti di 5 anni di validità dell'esame per potersi iscrivere e di 50 anni come requisito massimo per la prima iscrizione. Continueremo dunque ad avere avvocati non professionali, perchè potranno iscriversi, ad esempio, ad oltre  60 anni avendo superato l'esame a 30 ed avendo fatto altro per la propria vita lavorativa "ordinaria", volendo fare l'avvocato da pensionato (magari sfruttando le conoscenze utili per avere lavoro come libero professionista dopo) ; ciò non mi pare soluzione in linea con la logica del testo originario.
7) SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PER ALTE CARICHE PUBBLICHE (art. 18): ridotti i casi.
8) ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI: ridotto ad 8 anni (prima era 12) il requisito di anzianità per ottenere l'accesso al corso abilitante presso il CNF. Tolto il limite dei tre anni dall'entrata in vigore della riforma per far iscrivere chi ha il requisito secondo il vecchio ordinamento ma ancora non si è iscritto. Mi sembra incongruo che all'art. 8 (per essere specialisti) si prevedano 4 e 10 anni di anzianità e qui (per essere cassazionisti) 5 ed 8, credo che le due ipotesi debbano essere allineate (ed io le allineerei a 4 ed 8). Continuo poi a giudicare assurdo che si preveda in prima scelta il solito vecchio esame onerando il candidato a studiare civile amministrativo e penale, anche se lo stesso, dopo vari anni di professione, si occupa soltanto di uno dei tre rami principali del diritto!
9) CONSIGLIO DELL'ORDINE (art. 26): è' rimasto l'impianto del CNF ma la durata del mandato è stata alzata da 3 a 4 anni, prevedendo il limite di due rielezioni più una se il primo mandato ha avuto durata non superiore ad un anno (ipotesi di subentro in corso di mandato). In questo modo un consigliere può rimanere in carica 13 anni consecutivi: troppi! Quattro anni, poi, per un mandato ordinistico, sembra un termine assai lungo (oggi sono due anni), probabilmente è più adeguato il mandato di tre anni. In alternativa (dunque mantenendo i 4 per mandato) deve essere limitata ad una la possibilità di rielezione consecutiva. Va poi detto che appare particolarmente penalizzante (per gli adempimenti che ci sono oggi) per i piccoli ordini il limite dei 5 e dei 7 consiglieri, cui si aggiunge il divieto (art. 29) di poter far insediare Commissioni consiliari. Credo che la previsione dell'art. 29 debba essere lasciata libera (è una potestà!) nella disponibilità organizzativa di ciascun Consiglio dell'Ordine, anche se relativamente ad un piccolissimo Foro.
10) CNF E CONGRESSO FORENSE (vari articoli): tutto invariato ed ometto commenti.
Per adesso mi fermo qua per non appesantire il post....ma c'è da commentare il più (accesso alla professione e procedimento disciplinare)...
IMPORTANTE: al seguente indirizzo (pagina del Senato) il resoconto della riunione Commissione Giustizia del 14.07.09 (CLICCANDO SU "ALLEGATO" IN ALTO A SINISTRA E' LEGGIBILE IL TESTO BASE ADOTTATO):

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