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Avvocato, ora anche consigliere comunale di opposizione a Montepulciano, con la lista civica "Daniele Chiezzi per Montepulciano". Che ancora, nonostante tutto, ci crede. E lo esprime come può, con i propri limitatissimi mezzi, cercando di dare voce anche agli altri, ad iniziare da questo blog. Il motto: non esiste attività umana in grado di affermare giustizia assoluta...ma almeno cerchiamo di migliorarla il più possibile!

lunedì 5 dicembre 2011

sabato 25 aprile 2009, 16.16.29 | danielechiezzi
Ho estratto dal decreto della Corte d'Appello di Milano datato 25 giugno 2008 (il provvedimento che oggi "autorizza" la cessazione dell'alimentazione-idratazione), alcune affermazioni salienti, indicando le relative pagine del provvedimento; eccole riprodotte di seguito lasciandole alla libera interpretazione di chiunque:
"Questi pazienti sono in grado di respirare spontaneamente, e le loro funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali sono conservate (di solito non le funzioni sfinteriche, e i pazienti sono incontinenti). A volte sembrano dormire, con gli occhi chiusi, altre volte sembrano svegli, con gli occhi aperti. Gli stimoli sensoriali intensi possono provocare accelerazione del respiro, apertura degli occhi, smorfie mimiche o movimenti degli arti. Talora sono presenti, senza alcuno stimolo, movimenti spontanei automatici (masticazione, deglutizione ma anche sorrisi o smorfie di pianto). L’EEG può mostrare una residua attività elettrica corticale"
(pag. 10)
"Lo Stato Vegetativo Permanente indica una situazione sia clinica sia giuridica del tutto
diversa da quella che, secondo la legislazione attuale italiana (e di tutti gli altri paesi), può portare alla certificazione di morte cerebrale. È fuori discussione, dunque, che gli individui in SVP non rispondono ai criteri per l’accertamento della morte cerebrale."

(pag. 11)
"In presenza della diagnosi di tale condizione, precisa la relazione, e trascorso il lasso di tempo-limite, la prognosi è definitivamente infausta quanto ad un possibile recupero delle funzioni percettive e cognitiva, poichè "la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è insignificante" e "non sarà mai più possibile un'attività psichica""

"Dal che non avrebbe potuto che derivare anche l’ininfluenza di eventuali opinioni minoritarie, più o meno scettiche sulla possibilità di effettuare attendibili valutazioni prognostiche di irreversibilità."

(pag. 13)

Dunque Eluana non è in stato di morte cerebrale secondo la legge italiana (e secondo altre leggi di altri stati); le valutazioni sul possibile recupero sono in termini probabilistici (non di certezza assoluta) ed a tutto ciò si deve aggiungere che la volontà dell'interessata è stata accertata presuntivamente mediante testimonianze di conoscenti.
In queste condizioni Eluana verrà condotta a morte per progressiva carenza di acqua ed alimenti...

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