"Il nuovo ordinamento professionale deve mirare a considerare chiuso un ciclo storico di secoli. La difesa e l'assistenza legale erano affidate, nei tempi antichi, a cittadini genericamente <probi>, appartenenti ai ceti socialmente dominanti; con il tempo si è richiesta una maggiore qualificazione del difensore, ma non si è giunti a individuare l'esigenza che l'avvocatura sia esercitata esclusivamente con carattere di professionalità.
E' certo inammissibile continuare ora a considerare la possibilità di accedere alla professione e di restare iscritti agli albi indifferentemente a coloro che esercitano la professione e che non la esercitano; a coloro che traggono dalla professione i mezzi principali o essenziali per vivere e a coloro che svolgono l'attività di avvocato in modo assolutamente marginale; a persone che hanno iniziato fin da giovani a fare gli avvocati e che hanno fatto solo gli avvocati e a persone che, in qualsiasi età, accedono all'avvocatura dopo diverse esperienze di lavoro; ad avvocati che hanno superato tirocinio ed esami e ad altri iscritti di diritto; tuttora la professione di avvocato è ancora un coacervo di persone eterogenee e spesso scarsamente qualificate per un serio ed efficace lavoro professionale."
Non sono parole mie, ma sono parte essenziale dell'ultima proposta di riforma contenuta in un disegno parlamentare ed approdata in Commissione Giustizia alla Camera.
Sto parlando del disegno di legge 1494 d'iniziativa dei deputati Capano, Tenaglia, Ferranti, Samperi, Pollastrini (direi "a occhio" tutti del gruppo PD), assegnato alla Commissione in data 5 dicembre u.s. ed ora integralmente consultabile sul sito del Parlamento.
Dico subito, per espressa indicazione della relazione stessa, che si tratta della riproposizione (questa volta alla Camera, così come più o meno è stato fatto al Senato con il Disegno Casson più altri) della proposta Calvi della passata legislatura.
Tratti caratterizzanti: sbarramento per l'inizio della pratica 37 anni, sbarramento per l'iscrizione 40 anni (alla data dell'esame), principio specializzante (anche se con rinvio a regolamenti successivi), ferrea verifica reddituale sulla continuità dell'esercizio professionale, con espresso richiamo, nella relazione, anche al problema dell'evasione fiscale, patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori accessibile a tutti ma dopo venti anni di iscrizione (in alternativa il vecchi esame dopo cinque anni), con verifiche periodiche dei requisiti per mantenere tale iscrizione, preselezione informatica per l'accesso, attuale esame ma con regole più stringenti sul luogo ove sostenerlo ed obbligo di orali in sede nazionale a Roma per gli ammessi agli orali delle tre sedi ove vi sia stata la maggiore percentuale di ammessi, procedimento disciplinare tutto in sede distrettuale dinanzi ad avvocati di fori diversi da quello di iscrizione dell'incolpato.
L'indirizzo mi pare assolutamente consolidato ed ovviamente nella richiamata relazione si antepone l'interesse generale a quello particolare (e ci mancherebbe il contrario!).
Con questo faccio i migliori auguri a coloro che la prossima settimana sosterranno gli scritti della sessione 2008, nella viva speranza che possano passare tutti, ma proprio tutti, coloro che sono capaci preparati ed effettivamente spinti da intima convinzione di voler fare l'avvocato (nel senso più nobile del termine) e...nessuno, ma proprio nessuno di coloro che invece non lo sono.
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