UCPI giustamente ha sempre rivendicato un ruolo "non sindacale" ed a tutela dei diritti nel processo penale e del processo penale, per tutti, la nuova norma sui "preventivi" deve essere letta con attenzione ed affrontata di petto anche da noi.
E non per questioni "sindacali".
Art. 9 (ancora non si conosce numero e data del DL) intitolato "Disposizioni sulle professioni regolamentate".
Il passggio qui di interesse:
"In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo omnicomprensivo.L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista".
Così formulata diventa un vulnus grave per la difesa penale.
Primo problema: le difese d'ufficio.
Premesso che sono totalmente abrogate le tariffe (comma 1) e che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigente" (comma 2), è di tutta evidenza che questo porta (ancor più di quanto non lo sia ora) a rendere mero simulacro una difesa d'ufficio.
In primo luogo perchè comunque il difensore è onerato al preventivo nei confronti anche del difeso d'ufficio (è solo eventuale ed in via subordinata la liquidazione giudiziale), spesso totalmente non collaborante, se non addirittura irrintracciabile, con la spada di Damocle costituita dalla sanzione: "illecito disciplinare"...e se un avvocato difensore è notoriamente particolarmente ligio nel pretendere il rispetto delle regole processuali, figuriamoci se un giudice (od un PM) infastidito non trovino "occasione" per richiedere un procedimento disciplinare nei confronti di quel soggetto che non ha "preventivato" i propri compensi!
In secondo luogo il latitante (anche assistito fiduciariamente)...sappiamo tutti quanto sia "pruriginoso" il contatto tra difensore e difeso latitante...e per difenderlo debbo ottenere la sua sottoscrizione su un preventivo...dunque idem come sopra.
E per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato? A cosa serve un preventivo, se poi c'è la liquidazione dei compensi da parte del giudice? Però sono onerato a farlo! A maggior ragione con rischi sanzionatori (cosa mai presento al giudice per la liquidazione, se non tale preventivo? e se non l'ho fatto?).
Poi passiamo alle capacità "divinatorie", nuova "specializzazione" richiesta al penalista, ben più che per qualsiasi altro avvocato.
Esempio banale e classico: si presenta un (potenziale) cliente con in mano il classico avviso 415 bis, per vicenda complessa, ove il medesimo è chiamato a rispondere per alcuni capi di imputazione, mentre altri capi di imputazione (dichiamo con connessione labile tra loro) sono addebitati ad altri soggetti.
Come è mai possibile redigere un preventivo?
Ancor peggio: fase di indagine, cliente che riceve un avviso di garanzia con invito a rendere interrogatorio al PM, ne può seguire di lì a poco l'uscita dal tunnel (archiviazione) o di un lunghissimo calvario (misura cautelare, personale e/o reale, con le varie fasi di riesame, ricorso, successivo appello e nuovo ricorso), prima ancora di giungere al processo, che potrà essere semplice, complesso, nelle varie forme di rito e così via.
Ecco, per farla breve, tutto ciò (ma si potrebbe esemplificare all'infinito, per le numerosissime peculiarità dell'attività del difensore penale, soggetta alle più svariate variabili "indipendenti dalle scelte difensive") mina alla radice la stessa attività difensiva penale, perchè mette in una posizione di assoluta debolezza qualsiasi penalista che si trovi a dover decidere "al buio" delle proprie sorti nel processo (perchè di questo si tratta).
E come si concilia, in tutto ciò, il diritto alla rinuncia della difesa? Il cui esercizio può improvvisamente rendersi necessario per le più svariate ragioni!
Insomma, veramente, non si riesce a capire come si possa continuare a fare di tuttta l'erba un fascio, quando la difesa penale (ma comunque il ruolo dell'avvocato di fronte alle opzioni difensive anche in altri ambiti del diritto) non può essere paragonata all'attività di altre professioni che sono assolutamente più in grado di redigere un preventivo "omnicomprensivo" in quanto assai meno interferiti, nella lor attività da variabili esterne. Basti pensare a quanto sia più comoda l'attività dei notai (che si fanno procurare da altri tutta la documentazione e debbono soltanto decidere quanto chiedere per redigere e stipulare un contratto).
Senza ingerenze di soggetti quali i pubblici ministeri o giudici...
Siamo all'inizio della fine della difesa penale per i più...
Poi - certo - nessun problema per i "soliti noti" (difesi e difensori)!
E non per questioni "sindacali".
Art. 9 (ancora non si conosce numero e data del DL) intitolato "Disposizioni sulle professioni regolamentate".
Il passggio qui di interesse:
"In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo omnicomprensivo.L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista".
Così formulata diventa un vulnus grave per la difesa penale.
Primo problema: le difese d'ufficio.
Premesso che sono totalmente abrogate le tariffe (comma 1) e che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigente" (comma 2), è di tutta evidenza che questo porta (ancor più di quanto non lo sia ora) a rendere mero simulacro una difesa d'ufficio.
In primo luogo perchè comunque il difensore è onerato al preventivo nei confronti anche del difeso d'ufficio (è solo eventuale ed in via subordinata la liquidazione giudiziale), spesso totalmente non collaborante, se non addirittura irrintracciabile, con la spada di Damocle costituita dalla sanzione: "illecito disciplinare"...e se un avvocato difensore è notoriamente particolarmente ligio nel pretendere il rispetto delle regole processuali, figuriamoci se un giudice (od un PM) infastidito non trovino "occasione" per richiedere un procedimento disciplinare nei confronti di quel soggetto che non ha "preventivato" i propri compensi!
In secondo luogo il latitante (anche assistito fiduciariamente)...sappiamo tutti quanto sia "pruriginoso" il contatto tra difensore e difeso latitante...e per difenderlo debbo ottenere la sua sottoscrizione su un preventivo...dunque idem come sopra.
E per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato? A cosa serve un preventivo, se poi c'è la liquidazione dei compensi da parte del giudice? Però sono onerato a farlo! A maggior ragione con rischi sanzionatori (cosa mai presento al giudice per la liquidazione, se non tale preventivo? e se non l'ho fatto?).
Poi passiamo alle capacità "divinatorie", nuova "specializzazione" richiesta al penalista, ben più che per qualsiasi altro avvocato.
Esempio banale e classico: si presenta un (potenziale) cliente con in mano il classico avviso 415 bis, per vicenda complessa, ove il medesimo è chiamato a rispondere per alcuni capi di imputazione, mentre altri capi di imputazione (dichiamo con connessione labile tra loro) sono addebitati ad altri soggetti.
Come è mai possibile redigere un preventivo?
Ancor peggio: fase di indagine, cliente che riceve un avviso di garanzia con invito a rendere interrogatorio al PM, ne può seguire di lì a poco l'uscita dal tunnel (archiviazione) o di un lunghissimo calvario (misura cautelare, personale e/o reale, con le varie fasi di riesame, ricorso, successivo appello e nuovo ricorso), prima ancora di giungere al processo, che potrà essere semplice, complesso, nelle varie forme di rito e così via.
Ecco, per farla breve, tutto ciò (ma si potrebbe esemplificare all'infinito, per le numerosissime peculiarità dell'attività del difensore penale, soggetta alle più svariate variabili "indipendenti dalle scelte difensive") mina alla radice la stessa attività difensiva penale, perchè mette in una posizione di assoluta debolezza qualsiasi penalista che si trovi a dover decidere "al buio" delle proprie sorti nel processo (perchè di questo si tratta).
E come si concilia, in tutto ciò, il diritto alla rinuncia della difesa? Il cui esercizio può improvvisamente rendersi necessario per le più svariate ragioni!
Insomma, veramente, non si riesce a capire come si possa continuare a fare di tuttta l'erba un fascio, quando la difesa penale (ma comunque il ruolo dell'avvocato di fronte alle opzioni difensive anche in altri ambiti del diritto) non può essere paragonata all'attività di altre professioni che sono assolutamente più in grado di redigere un preventivo "omnicomprensivo" in quanto assai meno interferiti, nella lor attività da variabili esterne. Basti pensare a quanto sia più comoda l'attività dei notai (che si fanno procurare da altri tutta la documentazione e debbono soltanto decidere quanto chiedere per redigere e stipulare un contratto).
Senza ingerenze di soggetti quali i pubblici ministeri o giudici...
Siamo all'inizio della fine della difesa penale per i più...
Poi - certo - nessun problema per i "soliti noti" (difesi e difensori)!