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Avvocato, ora anche consigliere comunale di opposizione a Montepulciano, con la lista civica "Daniele Chiezzi per Montepulciano". Che ancora, nonostante tutto, ci crede. E lo esprime come può, con i propri limitatissimi mezzi, cercando di dare voce anche agli altri, ad iniziare da questo blog. Il motto: non esiste attività umana in grado di affermare giustizia assoluta...ma almeno cerchiamo di migliorarla il più possibile!
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domenica 22 gennaio 2012

Un appello, da iscritto, ad UCPI

UCPI giustamente ha sempre rivendicato un ruolo "non sindacale" ed a tutela dei diritti nel processo penale e del processo penale, per tutti, la nuova norma sui "preventivi" deve essere letta con attenzione ed affrontata di petto anche da noi.

E non per questioni "sindacali".

Art. 9 (ancora non si conosce numero e data del DL) intitolato "Disposizioni sulle professioni regolamentate".

Il passggio qui di interesse:

"In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo omnicomprensivo.L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista".

Così formulata diventa un vulnus grave per la difesa penale.

Primo problema: le difese d'ufficio.

Premesso che sono totalmente abrogate le tariffe (comma 1) e che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigente" (comma 2), è di tutta evidenza che questo porta (ancor più di quanto non lo sia ora) a rendere mero simulacro una difesa d'ufficio.

In primo luogo perchè comunque il difensore è onerato al preventivo nei confronti anche del difeso d'ufficio (è solo eventuale ed in via subordinata la liquidazione giudiziale), spesso totalmente non collaborante, se non addirittura irrintracciabile, con la spada di Damocle costituita dalla sanzione: "illecito disciplinare"...e se un avvocato difensore è notoriamente particolarmente ligio nel pretendere il rispetto delle regole processuali, figuriamoci se un giudice (od un PM) infastidito non trovino "occasione" per richiedere un procedimento disciplinare nei confronti di quel soggetto che non ha "preventivato" i propri compensi!

In secondo luogo il latitante (anche assistito fiduciariamente)...sappiamo tutti quanto sia "pruriginoso" il contatto tra difensore e difeso latitante...e per difenderlo debbo ottenere la sua sottoscrizione su un preventivo...dunque idem come sopra.

E per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato? A cosa serve un preventivo, se poi c'è la liquidazione dei compensi da parte del giudice? Però sono onerato a farlo! A maggior ragione con rischi sanzionatori (cosa mai presento al giudice per la liquidazione, se non tale preventivo? e se non l'ho fatto?).

Poi passiamo alle capacità "divinatorie", nuova "specializzazione" richiesta al penalista, ben più che per qualsiasi altro avvocato.

Esempio banale e classico: si presenta un (potenziale) cliente con in mano il classico avviso 415 bis, per vicenda complessa, ove il medesimo è chiamato a rispondere per alcuni capi di imputazione, mentre altri capi di imputazione (dichiamo con connessione labile tra loro) sono addebitati ad altri soggetti.
Come è mai possibile redigere un preventivo?

Ancor peggio: fase di indagine, cliente che riceve un avviso di garanzia con invito a rendere interrogatorio al PM, ne può seguire di lì a poco l'uscita dal tunnel (archiviazione) o di un lunghissimo calvario (misura cautelare, personale e/o reale, con le varie fasi di riesame, ricorso, successivo appello e nuovo ricorso), prima ancora di giungere al processo, che potrà essere semplice, complesso, nelle varie forme di rito e così via.

Ecco, per farla breve, tutto ciò (ma si potrebbe esemplificare all'infinito, per le numerosissime peculiarità dell'attività del difensore penale, soggetta alle più svariate variabili "indipendenti dalle scelte difensive") mina alla radice la stessa attività difensiva penale, perchè mette in una posizione di assoluta debolezza qualsiasi penalista che si trovi a dover decidere "al buio" delle proprie sorti nel processo (perchè di questo si tratta).

E come si concilia, in tutto ciò, il diritto alla rinuncia della difesa? Il cui esercizio può improvvisamente rendersi necessario per le più svariate ragioni!

Insomma, veramente, non si riesce a capire come si possa continuare a fare di tuttta l'erba un fascio, quando la difesa penale (ma comunque il ruolo dell'avvocato di fronte alle opzioni difensive anche in altri ambiti del diritto) non può essere paragonata all'attività di altre professioni che sono assolutamente più in grado di redigere un preventivo "omnicomprensivo" in quanto assai meno interferiti, nella lor attività da variabili esterne. Basti pensare a quanto sia più comoda l'attività dei notai (che si fanno procurare da altri tutta la documentazione e debbono soltanto decidere quanto chiedere per redigere e stipulare un contratto).

Senza ingerenze di soggetti quali i pubblici ministeri o giudici...

Siamo all'inizio della fine della difesa penale per i più...

Poi - certo - nessun problema per i "soliti noti" (difesi e difensori)!

domenica 4 dicembre 2011

giovedì 27 marzo 2008, 16.00.40 | danielechiezzi
Un buon punto di partenza!
Così è definibile il testo condiviso da UCPI, AIAF, AGI, UNCAT, quale prima proposta di disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense, da presentare alle forze politiche che costituiranno il nuovo Parlamento a partire dal prossimo 29 aprile.
Tra i files leggibili in basso a destra pubblico l'intero disegno presentato pubblicamente ieri e già commentato oggi sulla stampa quotidiana specialistica.
Di seguito il mio primo commento a caldo, inviato direttamente sul forum UCPI.
"Dunque ieri ha preso ufficialmente il via la battaglia per la specializzazione forense e, più in generale, per una moderna riforma della nostra professione.

Sono particolarmente contento che le 4 maggiori associazioni specialistiche - ma perchè non anche la camere civili? - abbiano sottoscritto il medesimo disegno di legge da presentare ufficialmente a tutte le forze politiche che si insedieranno nel prossimo Parlamento (il mio desiderio, irrealizzabile, sarebbe: non più di 2!).

Un ottimo punto di partenza per arrivare finalmente alla nostra nuova legge ordinamentale.

Ovviamente punti cardine sono l'introduzione di una vera e propria specializzazione, già definita nella legge, senza pericolosi "lasciapassare in bianco" al CNF e la settorializzazione del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Viene correttamente limitato l'attuale sistema ordinistico introducendo correttivi elettorali (attivi e passivi) e soprattutto reso assai più serio il sistema disciplinare, affidandolo ad un soggetto distinto rispetto al consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza.

A "prima lettura", faccio, però tre piccole osservazioni, che spero possano far riflettere su eventuali correzioni (salvo poi approfondire in futuro).

La prima, assolutamente tecnica, riguarda l'art. 21:
è stata completamente ignorata la sezione tributaria della suprema Corte, in tal modo nessuno in futuro potrà abilitarsi per difendere innanzi a detta sezione (restano abilitati secondo la norma transitoria tutti i cassazionisti di oggi)

La seconda è di sostanza e riguarda noi penalisti:
non serve a niente introdurre la settorializzazione del patrocinio in Cassazione se non si prevede (e si badi bene: nel principale interesse dell'imputato!) il vincolo della sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato (cassazionista) eliminando il ricorso personalmente sottoscritto dall'imputato, poichè tale possibilità consente oggi a tutti gli avvocati "generici" di essere "cassazionisti penalisti occulti" (e senza detta correzione lo sarebbero anche domani). Ovviamente sarebbe necessario introdurre anche l'obbligo - sanzionabile deontologicamente - per l'avvocato non cassazionista di richiedere, nell'interesse del proprio assistito (anche d'ufficio) che non voglia o non possa nominare un cassazionista, all'ufficio che ha emesso il provvedimento ricorribile per cassazione, di nominare un difensore d'ufficio cassazionista, prevedendo parallelamente l'indicazione negli elenchi dei difensori d'ufficio di coloro che sono abilitati a detto patrocinio.

La terza osservazione è di prospettiva politica del progetto:
Se si vuole introdurre la specializzazione forense si deve avere il coraggio di introdurre la specializzazione sin dall'accesso.
Diversamente si rischia di imporre le maggiori difficoltà ai giovani più meritevoli.
Si pensi al caso di colui che fa pratica nel più importante studio di amministrativisti (per una volta evito di esemplificare con i penalisti), seguendo tutti i migliori corsi esistenti in materia e praticando quotidianamente e con profitto detta materia.
Perchè mai mortificarlo e metterne a repentaglio l'abilitazione imponendo lui un esame da generalista, con materie che ormai non lo riguardano da anni.
Gli istituti base li ha già imparati all'università, se è laureato, meglio sarebbe occuparsi del suo approfondimento di ciò che effettivamente lo occupi professionalmente!

Un'ultima cosa: credo che necessiti una maggiore attenzione alle norme transitorie (intanto la tecnica legislativa impone di metterle tutte insieme ed in fondo, con un articolato a parte e non all'interno degli articoli sostanziali a carattere permanente) perchè potrebbero essere foriere di ingiustizie e di vero ostacolo (se non calibrate meglio) all'approvazione del progetto, che è rivolto inevitabilmente al domani."