AVVOCATI: ABBIAMO UN PROBLEMA...
"Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale."
Come iniziare se non con il contenuto dell'articolo 91 del R.D.L. 1578/1933 (peraltro inserito all'epoca come disposizione finale) che è il cardine della sentenza 5151/2011 depositata in data 9.6.11 dal TAR del Lazio (Roma), con la quale ha dichiarato nullo, per carenza di potestà regolamentare (per riserva di legge) il regolamento sulle specializzazioni forensi emanato dal CNF, che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 30 giugno?
Oggi i tempi sono notevolmente cambiati da quel lontano, lontanissimo 1933 (ormai non esercita più nemmeno un avvocato - o procuratore dell'epoca - di coloro che ebbero gli effetti in prima aplicazione di tale normativa, essendo ormai trascorsi quasi 80 anni.
Decenni nei quali siamo passati per la seconda guerra mondiale, per la guerra fredda, il boom economico, la crisi energetica degli anni settante, la grande svalutazione monetaria, la ripresa economica (edonismo Reaganiano!) fino alla caduta del muro di Berlino, l'esplosione dell'informatica (internet ed i vari strumenti connessi), l'Euro, le Torri gemelle, il terrorismo prima nazionale e poi internazionale, le guerre mirate, fino alla crisi - che ha pesantemente coinvolto, anche per il boom di iscritti all'albo, gli avvocati italiani - economica mondiale recente. Ovviamente dovendo anche "ringraziare" Bersani che ci ha dato una grossa "mano" per pregiudicare il "potere di acquisto" dei singoli avvocati, in favore dei soliti noti (banche, assicurazioni, grandi gruppi, in grado di imporre prezzi e prestazioni adecine di migliaia di avvocati "servi").
Oggi, resto più che convinto che soltanto la specializzazione forense sia in grado di dare nuova linfa vitale a questa professione, da troppo tempo (cinque anni sono già passati dal primo decreto Bersani!) in caduta libera, stretta nell'abbraccio mortale di una spirale al ribasso.
Tutti gli sforzi dovranno essere volti alla tempestiva rimozione di quella norma sopra riportata che è ormai non solo contro la storia, ma anche contro la ragione (e direi persino anticostituzionale, per violazione degli articoli 3, 24, 27, 111 della Costituzione) poichè impeditiva della miglior qualificazione possibile del difensore che è quanto richiesto dalle norme costituzionali citate, in applicazione dei principi del giusto processo.
In primo luogo è necessario impugnare al Consiglio di Stato la decisione, proponendo incidentalmente la q.l.c.
In secondo luogo, date le evidenti difficoltà parlamentari a far proseguire l'iter della riforma complessiva dell'Ordinamento Forense, è necessario esercitare ogni forma di intervento - essendo innegabile l'urgenza - per far eliminare, se del caso anche con un D.L. tale arcaica norma impeditiva della specializzazione forense, quando ormai in tutte le altre professioni si sono sviluppate normativamente e per via regolamentare varie forme di specializzazione settoriale.
Non possiamo più permetterci di rimanere ancorati al passato: i nostri tempi sono già molto più avanti di noi!
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