martedì 16 agosto 2011, 20.51.51 | danielechiezzi Ferragosto ha portato in “dono” una riforma a scatola chiusa, che non Ti aspetti, ma che potrebbe significare tante cose in negativo (si teme) od in positivo (si spera).
Un’unica certezza: ormai aspettare il domani sarebbe tardi, perché ieri era già domani ed il nostro futuro è già adesso.
Credo sia necessario entrare nel merito del provvedimento per meglio far comprendere cosa intendo.
Sto parlando dell’art. 3 del D.L. 13.08.2011 n. 138, pubblicato in pari data sulla G.U. ed in vigore a partire dalla stessa pubblicazione.
Ovviamente è un D.L., il che può significare tutto (conversione in legge entro 60 giorni) o nulla (mancata conversione).
Né si può dare per scontata la conversione, dato che (e non è certo una novità) in un provvedimento di “manovra economica” vengono inserite disposizioni avente ben altra natura (in questo caso la chiamano “liberalizzazione del mercato”, rectius “abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso” e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”.
Intanto una prima annotazione dal titolo dell’articolo (che poi si ricava anche dal tenore dei suoi commi): le professioni sono altro rispetto alle attività economiche, dunque, almeno il principio base sembra salvaguardato!
Le professioni sono nuovamente “ordinate” dal solo comma 5 di detto articolo 3, che però (secondo una tecnica normativa ormai consueta, ma certamente deprecabile) è di fatto una vera legge quadro, che si auto esclude, per espressa previsione, soltanto per la professione medica, riguardando, dunque, tutte le altre.
L’altra unica distinzione è tra due macroaree professionali: quelle regolamentate, che necessitano di esame di Stato di accesso e quelle non regolamentate. Già qui, a mio parere, un grave errore: le professioni sono solo quelle regolamentate, come si ricava dal tenore dell’art. 33, comma 5 della Costituzione e per tutte, dunque, necessita un esame di Stato abilitante!
Ma veniamo alla professione forense (pur commentando il quadro scritto generalmente per tutte le professioni).
Il comma 5 inizia salvaguardando la necessità dell’esame di abilitazione, richiamando l’art. 33, comma 5 della Costituzione. E’ dunque scongiurato il pericolo di un accesso indiscriminato alla professione.
Si parla poi di garanzia, affidata agli ordinamenti professionali, per: libera concorrenza, diffusa presenza dei professionisti su tutto il territorio nazionale, differenziazione e pluralità di offerta “che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.”
Dovendo commentare tali indicazioni si può dire che per quanto riguarda gli avvocati:
- la concorrenza ce n’è sin troppa (semmai qualche correttivo sulla “libertà” si potrebbe individuare, poiché il pensionato ultrasessantacinquenne che può continuare ad esercitare nel pieno delle forze, pur godendo della pensione non può essere ritenuto sul ben più debole neoavvocato!);
- la diffusa presenza non è in discussione, essendo arrivati ormai, su tutto il territorio, all’avvocato di ciascuna via di ciascuna città, ben oltre l’avvocato di quartiere;
- la differenziazione e la pluralità dell’offerta è il nodo cruciale, che ha un’unica soluzione positiva (ed assolutamente necessaria e giusta): l’introduzione della specializzazione forense; è a questo punto necessario che la nuova legge ordinamentale forense superi il divieto (sancito dal TAR del Lazio) contenuto nell’art. 91 della vecchia legge professionale forense (RDL 1578/1933), che in quanto legge speciale deroga ancora al principio generale, disapplicando la specializzazione professionale per i soli avvocati, diversamente che per altre professioni; è uno dei passaggi più importanti, un’opportunità da saper cogliere per migliorare l’offerta qualitativa nell’interesse dei cittadini e della buona amministrazione della giustizia, prima ancora che degli stessi avvocati;
- segue il discorso sulla corretta informazione agli utenti, già esistente, ma carente sotto il profilo disciplinare: non per mancanza di previsione, bensì – di fatto – per assenza di sanzione, perché non funziona adeguatamente il procedimento disciplinare; e questo si ricollega ad un successivo passaggio, che affronto più avanti.
Seguono, dopo le predette affermazioni, elencazioni sui principi (norma quadro, appunto!) che vengono affidati ai nuovi ordinamenti professionali, da riformare entro 12 mesi… dal 13 agosto scorso (e per fortuna che c’è già una proposta di legge all’esame del Parlamento, per quanto riguarda gli avvocati):
a) autonomia ed indipendenza del professionista (principio ineludibile per l’avvocato, da sempre);
b) obbligo di formazione permanente: ci siamo già arrivati per via regolamentare e ciò è conforme alla previsione della disposizione quadro; il concetto andrà ribadito nel nuovo Ordinamento Forense;
c) tirocinio effettivo (siamo d’accordo) con previsione di “equo compenso di natura indennitaria” (e qui iniziano i problemi: il primo è interpretativo, poiché compenso ed indennizzo sono antitetici, il primo essendo remunerativo ed il secondo reintegrativo; il secondo è pratico, poiché a queste condizioni non ci saranno più avvocati disposti a prendere praticanti all’inizio della formazione; viene previsto il tirocinio durante il corso universitario, ma questo è insostenibile, poiché il tirocinio presuppone prima una compiuta formazione teorica, ancor più se il tirocinio deve avere una qualche “utilitas” per il dominus costretto a pagare il praticante;
d) obbligo di compenso concordato al momento dell’incarico professionale (qui si aprirebbe un discorso molto lungo, diciamo per adesso che dei paletti possono esser messi, ma la materia è molto fluida e merita approfondimento a parte);
e) obbligo di assicurazione professionale (condivido in pieno, a tutela “risarcitoria” dei clienti e quale sintomo di serietà dello studio: certo è che non può diventare un alibi per il professionista, che dovrà essere ben controllato disciplinarmente, essendo la sua responsabilità ben ulteriore rispetto a quella patrimoniale);
f) distinzione degli organi di disciplina rispetto agli organi amministrativi (previsione sacrosanta: è uno dei noccioli della riforma dell’Ordinamento Forense; il procedimento disciplinare non può funzionare fino a che gli eletti sono giudici degli elettori ed hanno con gli stessi stretti rapporti di vicinanza e quotidianità, ma si deve anche scongiurare il pericolo di un giudice “nemico”, dovendo salvaguardare che il giudizio disciplinare sia affidato a soggetti normalmente configgenti con il professionista forense; in ogni caso la serietà del procedimento disciplinare dovrà essere garantita per consentire l’affidamento al pubblico di ciascun avvocato iscritto all’Albo, mediante indicazione della propria specializzazione e comunque dell’ambito di esercizio della propria attività, anche in assenza (per sua libera scelta) di una specializzazione;
g) libertà di pubblicità, con spendita di titoli, specializzazioni (è un ulteriore ribadire della necessità di introdurre tale distinzione legale nell’ambito anche della professione forense), strutture di studio e compensi previsti, secondo i principi di trasparenza, verità, correttezza, in equivocità, non ingannevolezza, non denigrazione (è evidente che ciò sia garantito solo e soltanto dalla capacità di funzionamento del procedimento disciplinare, con sanzioni certe ed effettive in caso di violazione delle regole deontologiche).
Quanto precede è, appunto, il “quadro” attuale; luci ed ombre, in attesa della verifica parlamentare, ove il rischio dello strumento è sempre il solito: il limite temporale per la conversione che non consente alcun approfondimento. Certamente la maggior ombra pare quella dell’accesso mediante tirocinio anticipato e pagato – che si aggiunge all’ombra già introdotta con la precedente manovra di appena un mese prima, relativa al tirocinio forense presso gli uffici giudiziari – e la maggior luce è la chiara indicazione di favore per la differenziazione dell’offerta mediante specializzazione.
Ma se questo è lo stato dell’arte il dado è tratto: d’ora in poi nulla sarà più per caso ed è dunque necessario il massimo livello di attenzione affinchè siano perseguiti e sviluppati gli elementi positivi e siano rivisitati ed eliminati quelli di segno contrario rispetto ad una corretta visione evolutiva per una professione che ha urgente bisogno di rilancio, nell’interesse di tutti.